Si informa che le domande, in formato cartaceo, relative alle assegnazioni provvisorie e utilizzazioni del personale docente di Religione Cattolica, andranno inviate, all’Ufficio territorialmente competente per la provincia e/o l’Istituzione scolastica presso la quale si intende chiedere la mobilità annuale secondo la seguente tempistica:
dal 16 luglio al 25 luglio docenti di religione cattolica.
L’ipotesi di CCNI, trasmessa agli Uffici Scolastici regionali, permetterà agli insegnati di religione di ruolo, a domanda e sempre nell’ambito dell’insegnamento della religione, di essere:
- “utilizzati” in ALTRO ISTITUTO della propria diocesi, nello stesso grado scolastico;
- "utilizzati”, sempre all’interno della propria diocesi, in un DIVERSO grado scolastico (ad es. dall’infanzia alla primaria, o dalla sec. 1° grado alla sec. 2° grado)
- “utilizzati”, sempre all’interno della propria diocesi, in un DIVERSO settore formativo (ad es. dalla primaria alla secondaria).
Inoltre, i docenti interessati potranno richiedere, sempre presentando il modello UR1 o il modello UR2:
4. Assegnazione provvisoria territoriale (fuori dalla propria diocesi).
5. Assegnazione provvisoria professionale (sempre fuori dalla propria diocesi).
N.B. – mentre i provvedimenti sub 1) e 2) sono definitivi e non hanno bisogno di conferma, quelli sub 3), 4), 5) sono provvisori e vanno eventualmente riconfermati nel successivo anno scolastico o con una domanda di Trasferimento (4) o con una domanda di Passaggio di ruolo (3 e 5).
Il contratto ricalca quasi per intero il CCNI valido per l’a.s. 2017/2018, tranne che per alcune modifiche riguardanti le assegnazioni provvisorie, cioè:
- Viene eliminato l’obbligo della convivenza per potere richiedere il ricongiungimento al genitore (art. 7 comma 2)
- Viene reintrodotta la possibilità di ricongiungersi anche ai parenti ed affini, purché conviventi (art. 7 comma 2)
2. Gli insegnanti di religione incorsi nel provvedimento di cui al comma 3 dell’art. 4 della legge 186/2003, ai quali cioè è stata revocata l’idoneità ecclesiastica, vengono utilizzati secondo quanto previsto dall’art. 2 comma 3 dell’Ipotesi di CCNI sulle Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie (art. 2 comma 11 dell’Ipotesi di CCNI sulle Utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per l’a.s. 2018/2019).