Il testo di riferimento è il Codice di Diritto Canonico promulgato il 25 gennaio 1983 da Sua Santità Giovanni Paolo II.
Tale testo si occupa in modo piuttosto sintetico dell'Insegnamento della Religione Cattolica, fissandone la regolamentazione attraverso due soli canoni (804-805): esso infatti si limita a proporre dei parametri generali in quanto tale normativa dev'essere in grado di interagire coi diversi ordinamenti civili dei vari Paesi in cui l'Insegnamento della Religione Cattolica è disciplina di insegnamento scolastico.
Canone 804:
§ 1. All'autorità della Chiesa è sottoposta l'istruzione e l'educazione religiosa cattolica che viene impartita in qualunque scuola o viene procurata per mezzo dei vari strumenti di comunicazione sociale; spetta alla Conferenza Episcopale emanare norme generali su questo campo d'azione, e spetta al Vescovo diocesano regolarlo e vigilare su di esso. § 2. L'Ordinario del luogo si dia premura che coloro, i quali sono deputati come Insegnanti della Religione nelle scuole, anche non cattoliche, siano eccellenti per retta dottrina, per testimonianza di vita cristiana e per abilità pedagogica. |
Canone 805:
È diritto dell'Ordinario del luogo per la propria diocesi di nominare o di approvare gli Insegnanti di Religione, e parimenti, se lo richiedano motivi di religione o di costumi, di rimuoverli oppure di esigere che siano rimossi. |
Come risulta evidente, il Diritto Canonico sancisce in modo inequivocabile la titolarità del diritto di nomina degli Insegnanti di Religione, che spetta all'Ordinario.